Art. 12 
 
 
                  Rinuncia al concorso per mancata 
                      presentazione alle prove 
 
 
    1. I candidati  sono  tenuti  a  presentarsi,  muniti  di  idoneo
documento  di  riconoscimento,  per   sostenere   l'eventuale   prova
preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove
scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora  che  saranno  loro
preventivamente   comunicati.   La   mancata   presentazione    sara'
considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.