Art. 12 Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove 1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere l'eventuale prova preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sara' considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.