Art. 13 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
                       e adempimenti connessi 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  formera'  la
graduatoria di merito, con l'indicazione  del  punteggio  complessivo
conseguito da ogni candidato. 
    2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media  dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli
ed il voto ottenuto alla prova orale. 
    3. Ai  fini  della  compilazione  della  graduatoria  finale  del
concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a
tal fine invitati a far  pervenire  al  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  Ufficio
attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n.  5  -  00185  Roma,
entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in  cui  hanno
ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il  possesso  dei
titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli
di precedenza e di preferenza nella nomina a  parita'  di  punteggio,
purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4. I documenti di cui al comma precedente che saranno  presentati
o perverranno dopo il termine di venti giorni, non  saranno  valutati
anche se siano stati spediti per posta o con  qualsiasi  altro  mezzo
entro il termine medesimo. 
    5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
Pubblica sicurezza, riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,
sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  verranno  dichiarati  i
vincitori del  concorso.  Il  decreto  stesso  sara'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale del personale del Ministero  dell'interno  e  di
tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i
termini,  rispettivamente  di  giorni  60  e   120,   per   eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede  di
Roma, ai  sensi  della  legge  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  al
Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.