Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) essere cittadino italiano; 
    b) godere dei diritti politici; 
    c) possedere le qualita' morali e di condotta previste  dall'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d) non aver compiuto i 32 anni  di  eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici  impieghi.  Al  personale
della  Polizia  di  Stato  e   a   quello   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione   civile   dell'Interno,   si    applicano    le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115; 
    e)   essere   in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   per
l'espletamento dei compiti propri del  ruolo  dei  direttori  tecnici
della Polizia di Stato, cosi' come previsto dall'art. 6  del  decreto
ministeriale 30 giugno 2003,  n.  198,  e  dall'allegata  tabella  1,
nonche' dell'idoneita' attitudinale di cui alla successiva tabella  3
del medesimo  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2003; 
    f) non aver riportato condanne a pena detentiva per  delitti  non
colposi e  non  esser  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
    g) essere in possesso per i seguenti profili professionali di  un
diploma di laurea appartenente ad una  delle  seguenti  classi  delle
lauree magistrali: 
        1) fisico analista di sistemi: 
    informatica (LM-18); 
    ingegneria dell'automazione (LM-25); 
    ingegneria della sicurezza (LM-26); 
    ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); 
    ingegneria elettronica (LM-29); 
    ingegneria informatica (LM-32); 
    sicurezza informatica (LM-66); 
        2) fisico merceologo: 
    ingegneria gestionale (LM-31); 
    scienze e ingegneria dei materiali (LM-53); 
    scienze chimiche (LM-54); 
    scienza dell'economia (LM-56); 
    scienze e tecnologia della chimica industriale (LM-71), 
ovvero di un diploma rilasciato  secondo  il  precedente  ordinamento
universitario ed  equiparato  alle  suddette  lauree  magistrali  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  del  9
luglio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 233 del 7 ottobre  2009  -  conseguito
presso un'universita' della Repubblica  italiana,  o  di  un  diploma
straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente; 
    h) possesso dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione,
ove prevista per legge; 
    i) per i candidati di sesso maschile, la posizione  nei  riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione  di  non  essere  stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per  tale  motivo,  esser  stati
ammessi a prestare  servizio  militare  non  armato  ovvero  servizio
sostitutivo civile ai  sensi  ai  sensi  dell'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato  formalmente
e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; 
    j)  non  esser  stato  espulso  dalle  Forze  armate,  dai  corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici,  dispensato
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduto da un impiego statale  ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3; 
    k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato
all'immissione nei ruoli  dei  direttori  tecnici  della  Polizia  di
Stato. 
    2.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione  al  concorso,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma  1  sara'
disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del
candidato dal concorso.