Art. 5 
 
 
                    Titoli ammessi a valutazione 
 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
    a)  titoli  di  cultura  ulteriori   a   quelli   richiesti   per
l'ammissione al concorso fino a punti 9; 
    b) titoli professionali fino a punti 15; 
    c) titoli vari fino a punti 6. 
    2. Rientrano tra i titoli  di  cultura  di  cui  alla  precedente
lettera a) i diplomi di laurea; i  diplomi  di  specializzazione;  le
abilitazioni all'insegnamento o  all'esercizio  di  professioni;  gli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione  e
simili rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da
un istituto riconosciuto dallo Stato, purche'  attinenti  al  settore
tecnico per il quale il candidato concorre e purche'  conclusisi  con
un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale. 
    3. Rientrano tra i titoli professionali di  cui  alla  precedente
lettera b) quelli riguardanti: l'espletamento di incarichi e  servizi
presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti
con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento  a  carattere
volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio  in
genere  risultante  da   certificazioni   provenienti   da   istituti
universitari o istituti di  ricerca  o  sperimentazione,  di  diritto
pubblico o riconosciuti dallo Stato. 
    4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera  c)
tutti quelli attinenti al ruolo degli fisici che non rientrano  nelle
precedenti categorie. 
    5. La valutazione dei titoli di cui al presente  articolo  verra'
effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le  prove
scritte e il relativo punteggio verra'  reso  noto  agli  interessati
prima  dell'effettuazione  della  prova  orale.  La  valutazione   e'
limitata ai titoli posseduti alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    6. I titoli redatti in lingua straniera  non  verranno  presi  in
considerazione se non corredati della traduzione in  lingua  italiana
certificata dalle competenti autorita'. 
    7. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul  contenuto   delle   eventuali   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli  46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
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