Art. 7 
 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del
possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui all'art.
6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198,  dell'assenza  di
patologie di cui all'allegata tabella 1,  nonche'  agli  accertamenti
circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui  alla  tabella  3
dello stesso  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2003. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  saranno  effettuati  da  una
commissione composta da un primo dirigente medico  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e
due componenti  scelti  tra  i  docenti  universitari  ovvero  tra  i
dirigenti  medici  del  Servizio   sanitario   nazionale.   Ai   fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre  ad
essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali
e  di  laboratorio,  dovra'  presentare  la  seguente  documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
    a) certificato anamnestico, come da modello allegato al  presente
bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui  all'art.  25  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato,  con  particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra'
produrre accertamenti clinici o  strumentali  inerenti  le  pregresse
patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; 
    b)  esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso   una
struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario  nazionale
con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
    c)  esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una   struttura
pubblica o  accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
    1) esame emocromocitometrico con formula; 
    2) esame chimico e microscopico delle urine; 
    3) creatininemia; 
    4) gamma GT; 
    5) glicemia; 
    6) GOT (AST); 
    7) GPT (ALT); 
    8) HbsAg; 
    9) Anti HbsAg; 
    10) Anti Hbc; 
    11) Anti HCV. 
    3.  Un'apposita  commissione  di  selettori,  presieduta  da   un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e  composta  da
quattro funzionari del ruolo dei direttori  tecnici  psicologi  della
Polizia di Stato ovvero selettori  del  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in  possesso  dei
requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita'  attitudinali,
consistente nello svolgimento di  test,  collettivi  ed  individuali,
integrati da un colloquio con un componente della commissione,  volti
ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei  compiti
connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta  del  selettore,  o
nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il  colloquio  sia
risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale. 
    4. Le funzioni di  Segretario  delle  predette  commissioni  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della  Polizia  di
Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'Interno  con
qualifiche equiparate,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono  definitivi
e comportano, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,
che sara' disposta con decreto motivato. 
    6. In relazione al numero dei candidati,  l'Amministrazione  puo'
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.