Art. 9 
 
 
       Termini della consegna, penali, modalita' di pagamento 
 
 
    Le opere prescelte  dovranno  essere  consegnate,  posizionate  e
realizzate nei siti destinati a cura, rischio e spese del vincitore e
sotto il controllo del Direttore dei lavori  dell'intervento  cui  le
opere sono destinate, nel rispetto di ogni onere e magistero previsto
nel presente bando e nello schema di disciplinare allegato. 
    Rimangono, altresi', a carico dell'artista  eventuali  danni  che
saranno arrecati al complesso edilizio a causa del  posizionamento  e
della realizzazione delle opere  d'arte,  nonche'  il  ripristino  di
tutte le parti interessate da opere murarie, di  impiantistica,  ecc.
necessarie  al  posizionamento  ed  alla  realizzazione  delle  opere
stesse. 
    Le opere, ovvero  i  quattro  elementi  architettonici,  dovranno
essere consegnate entro 120 gg. decorrenti dalla data  di  firma  del
Verbale di consegna dei lavori disposta dal Direttore dei lavori. 
    Per  ogni  giorno  di  ritardo  nella   consegna   delle   opere,
l'Amministrazione applichera' una penale pari allo 0,50% dell'importo
fissato che verra' trattenuta all'atto  del  pagamento  del  compenso
stabilito. Trascorsi infruttuosamente  30  giorni  dal  termine  come
sopra previsto, l'Amministrazione considerera' decaduto ogni  impegno
nei  confronti  dell'artista  inadempiente  ed  avra'  diritto   alla
restituzione delle somme eventualmente anticipate, incrementate della
penale maturata  anche  attraverso  l'escussione  della  fidejussione
prestata. 
    Il pagamento del compenso stabilito sara' effettuato  secondo  le
seguenti modalita': 
      il 40% alla registrazione dell'incarico da parte  degli  organi
di controllo, a titolo di acconto su  presentazione  di  fideiussione
bancaria o assicurativa di importo pari al 10% del compenso previsto; 
      il 50% dopo l'ultimazione e collocazione o realizzazione  delle
opere,  accertata  dal  Direttore  dei  lavori  e   certificata   dal
Responsabile del Procedimento; 
      il 10% dopo il collaudo delle opere e a  seguito  del  regolare
nulla  osta  da  parte  della  competente  Sovrintendenza,  ai  sensi
dell'art. 3 c. 1 della legge n. 717/49 e s.m.i.