Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione  al  corso  Allievi
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare  saranno  esclusi
dal comando dell'Accademia navale. 
    2.  La  direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.