Art. 2 
 
               Requisiti di ammissione alla selezione 
 
    Per l'ammissione alla selezione  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione: 
      1) cittadinanza italiana o cittadinanza  di  uno  Stato  membro
dell'Unione Europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari
di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea,  non  aventi  la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del  diritto  di
soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente  e  i  cittadini  di
Paesi terzi che siano  titolari  di  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornati di lungo periodo o che siano  titolari  dello  status  di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
      2) titolo di studio: Laurea del vecchio ordinamento degli studi
o Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 509/99; decreto  ministeriale
270/2004)   e   abilitazione   professionale   o,   in    alternativa
all'abilitazione professionale,  fermo  il  possesso  del  titolo  di
studio   indicato,   una   comprovata   particolare    qualificazione
professionale nel settore di  riferimento  ricavabile  da  precedenti
esperienze lavorative per  almeno  tre  anni  presso  amministrazioni
statali,   enti   pubblici   e   aziende   private   oppure    titoli
post-universitari attinenti al settore di riferimento. 
    I candidati che hanno conseguito il titolo di studio  all'estero,
nei casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a  livello
comunitario, dovranno dichiarare nella domanda  i  dati  relativi  al
provvedimento di equipollenza (rilasciato ai sensi dell'art.  38  del
decreto legislativo 165/2001) o  quelli  relativi  al  riconoscimento
accademico. 
    In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento
accademico,  potra'   essere   dichiarata   in   domanda   l'avvenuta
presentazione della richiesta degli stessi. In quest'ultimo  caso,  i
candidati saranno ammessi alla selezione con riserva, fermo  restando
che l'equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio  dovranno
obbligatoriamente essere posseduti al momento dell'assunzione. 
      3) Eta' non inferiore a 18 anni. 
    Non possono partecipare alla selezione coloro che  siano  esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione  nonche'
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego  statale,  ai  sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3. 
    I  cittadini  italiani  soggetti  all'obbligo  di   leva   devono
comprovare di essere in posizione  regolare  nei  confronti  di  tale
obbligo. 
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea   devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   a   posti   della    pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti: 
      a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza; 
      b) aver adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I candidati sono ammessi  alla  selezione  con  riserva  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti. 
    L'Amministrazione puo' disporre, in  ogni  momento,  con  decreto
motivato del Rettore, l'esclusione dalla selezione  per  difetto  dei
requisiti.