Art. 8 
 
                   Preferenze a parita' di merito 
 
    I  concorrenti  che  abbiano  superato  le  prove,  dovranno  far
pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni
quindici decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto  le  prove  stesse,  una   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione, attestante il possesso dei titoli  di  preferenza,  a
parita' di  valutazione,  gia'  indicati  nella  domanda,  dal  quale
risulti, altresi', il possesso del requisito alla  data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione della  domanda  di  ammissione
alla selezione. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in  cui
le pubbliche amministrazioni  ne  siano  in  possesso  o  ne  possano
disporre  facendo  richiesta  ad  altre  pubbliche   amministrazione,
purche' su indicazione del candidato. I titoli di preferenza indicati
esclusivamente nella domanda di partecipazione e non  successivamente
con le modalita' sopra esposte, non saranno considerati utili ai fini
della graduatoria. 
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono: 
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
      2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      5) orfani di guerra; 
      6) orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) feriti in combattimento; 
      9) insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10)  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di   guerra   ex
combattenti; 
      11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
      15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  o  servizio
senza  demerito,  a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un  anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
      18) coniugati e i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico, 
      19) invalidi e mutilati civili, 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero di figli a carico,  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver  prestato  lodevole  servizio,  o  servizio  senza
demerito, nelle amministrazioni pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.