Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza  del  termine
utile per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  dei
seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti politici; 
    c) titolo di studio di diploma  di  scuola  secondaria  di  primo
grado o equipollente; 
    d) non aver compiuto 30 anni di eta'; 
    e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    f) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e successive modifiche. 
    In particolare, per quanto  attiene  ai  requisiti  psico-fisici,
sono richiesti: 
    sana e robusta costituzione fisica; 
    composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo
non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per  cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per  cento  e  non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; 
    forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati  di  sesso
maschile, e  non  inferiore  a  20  kg  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
    senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione
notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente.
Visus naturale non inferiore a  12/10  complessivi  quale  somma  del
visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi  nell'occhio  che  vede
meno, ed un visus  corretto  a  10/10  per  ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    2.  Costituiscono,  inoltre,   cause   di   non   idoneita'   per
l'ammissione al concorso le imperfezioni  e  le  infermita'  indicate
nella tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003
e il non rispetto dei parametri fisici indicati nella tabella  A  (di
cui all'art. 3, comma 1 del  regolamento)  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. 
    3. Non potranno partecipare al  concorso,  pena  l'esclusione,  i
candidati  che   abbiano   svolto   servizio   nelle   Forze   armate
esclusivamente come Volontari in ferma breve (VFB), ovvero  Volontari
in ferma annuale (VFA). 
    4. I candidati che nello  stesso  anno  abbiano  gia'  presentato
domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per  le  carriere
iniziali delle  altre  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e
militare saranno  esclusi  dal  concorso;  tale  limitazione  non  si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
    5. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 
    6.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito  della  condotta  e  delle   qualita'   morali   e   quello
dell'efficienza  fisica   e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di
precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data  di  immissione
nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,  escluso
quello previsto al punto 1, lettera d) del presente articolo. 
    8. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data  di
scadenza del termine per la presentazione. 
    9. Il limite di  eta'  previsto  dal  punto  1,  lettera  d)  del
presente  articolo  e'  elevato  di  un  periodo  pari  all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini
che hanno svolto servizio militare.