Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con proprio
decreto, e' presieduta da un funzionario, appartenente al  ruolo  dei
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con
qualifica  non  inferiore  a   dirigente   superiore,   in   servizio
preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed e'
composta da: 
    a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo; 
    b) due docenti di scuola secondaria superiore; 
    c) un esperto  nelle  lingue  straniere  indicate  nel  bando  di
concorso; 
    d) un appartenente al ruolo  dei  direttori  tecnici  fisici  del
settore telematica. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  esaminatrice
puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo  dei
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con
qualifica  non  inferiore  a  dirigente   superiore,   collocato   in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla  data  del  decreto  che
indice il bando di concorso. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo  dei
commissari  in  servizio  presso  il  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza.