Art. 8 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. I candidati sono tenuti a presentarsi,  muniti  di  un  valido
documento di identificazione e di una copia fotostatica dello  stesso
nonche'  della   ricevuta   di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, per sostenere la  prova  scritta  d'esame
nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
del 12 aprile 2016. 
    2. Tale comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati. 
    3. Il candidato che non si  presenti  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la  prova  d'esame  e'  escluso  dal
concorso. 
    4. La prova d'esame del  concorso  consiste  in  risposte  ad  un
questionario, articolato in domande a  risposta  a  scelta  multipla,
tendenti  ad  accertare  il  grado  di  preparazione  culturale   dei
candidati, vertenti su argomenti di cultura generale,  sulle  materie
previste dai  vigenti  programmi  della  scuola  media  dell'obbligo,
nonche' sull'accertamento di un  sufficiente  livello  di  conoscenza
della lingua inglese o  francese  a  scelta  del  candidato  e  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea con gli standard europei. 
    5. La commissione estrae, di volta in  volta,  i  questionari  da
sottoporre ai candidati, tra quelli preventivamente predisposti. 
    6. La commissione  di  cui  al  precedente  articolo  stabilisce,
preventivamente, i  criteri  di  valutazione  degli  elaborati  e  di
attribuzione  del  relativo  punteggio.  La  durata  della  prova  e'
stabilita dalla stessa  commissione  all'atto  della  predisposizione
delle serie di domande da somministrare. 
    7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare   telefoni   cellulari,   apparati   radio    ricetrasmittenti,
calcolatrici o orologi computer, copiare tutto o in parte le risposte
relative alle domande poste. E' vietato, altresi', portare al seguito
carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
La  mancata   osservanza   delle   suddette   prescrizioni   comporta
l'esclusione dalla prova. 
    8. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio vengono effettuati con  idonea  strumentazione  automatica,
utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La prova si  intende
superata se il candidato riporta una votazione non  inferiore  a  sei
decimi. L'esito della prova scritta sara' reso disponibile  sul  sito
Internet: www.poliziadistato.it. 
    9.  Sono  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti,  di  cui   al
successivo art. 10, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito. Inoltre, tutti  i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio  pari  all'ultimo
dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota saranno
ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli  idonei  al  termine
degli accertamenti di cui al successivo art. 10 risultasse  inferiore
al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la
facolta' di convocare un'ulteriore aliquota  di  candidati  risultati
idonei alla prova culturale.