Art. 5 
 
 
                 Criteri e modalita' di valutazione 
 
 
    1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che
individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo  un
motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata  inclusione  nella
terna che sara' sottoposta  alle  valutazione  del  Ministro  per  la
nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente  della  regione
interessata. 
    2. La selezione dei  candidati  avverra'  utilizzando  i  criteri
specifici  predefiniti,  allegati  al  presente  bando,  quale  parte
integrante dello stesso. 
    3. La Commissione, al fine del  contenimento  dei  costi,  potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza  o
audio - videoconferenza.