Art. 10 
 
                  Accertamento della lingua inglese 
 
 
    1. Per ognuna delle immissioni di cui al precedente art. 1  sara'
effettuata, contestualmente  alla  prova  di  selezione  a  carattere
culturale, logico-deduttivo  e  professionale,  l'accertamento  della
lingua inglese, mediante la somministrazione di un  questionario,  da
espletare in un tempo predeterminato, vertente su nozioni ed elementi
di conoscenza commisurati al  livello  di  istruzione  secondaria  di
primo grado. 
    2. La suddetta prova consistera'  nella  somministrazione  di  16
quesiti a risposta multipla. 
    3. Il punteggio ottenuto nella  prova  in  questione  non  potra'
essere superiore a 10. 
    4. Per ogni immissione,  le  commissioni  di  cui  al  precedente
art. 8, comma 3 consegneranno alla DGPM  gli  elenchi,  distinti  per
Forza Armata (per l'Esercito, distinti anche in base  alla  tipologia
dei posti a concorso; per la 2ª  immissione  nella  Marina  Militare,
distinti  anche  tra  CEMM  e  CP),  contenenti  i   nominativi   dei
concorrenti  con  il  punteggio  conseguito  nell'accertamento  della
lingua inglese.  La  DGPM  provvedera'  a  redigere  e  approvare  le
relative graduatorie, distinte  per  Forza  Armata  (per  l'Esercito,
distinte anche in base alla tipologia dei posti a concorso; per la 2ª
immissione nella Marina Militare, distinte  anche  tra  CEMM  e  CP),
sommando per ciascun concorrente i punteggi ottenuti nella  prova  di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e  professionale  e
nell'accertamento della lingua inglese. 
    5. Sono considerati idonei alla prova di  selezione  a  carattere
culturale, logico-deduttivo e professionale e all'accertamento  della
lingua inglese e, quindi, ammessi alle successive fasi concorsuali: 
      a) i concorrenti per l'Esercito che, per ogni immissione, nelle
graduatorie di cui al precedente comma 4: 
        - se partecipanti per incarico/specializzazione da assegnare,
si  siano  collocati  entro  i  primi  5.500  posti  della   relativa
graduatoria. 
        In caso  di  concorrenti  collocatisi  con  uguale  punteggio
all'ultimo  posto  disponibile,  e'  preferito  il  concorrente  piu'
giovane d'eta'; 
        - se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso,
abbiano  totalizzato  un  punteggio  pari  o  superiore  rispetto  al
candidato collocato in posizione 5.500 nella graduatoria  di  cui  al
precedente alinea; 
      b) i concorrenti per la Marina Militare che  nelle  graduatorie
di cui al precedente comma 4 si siano collocati: 
        - per  la  1ª  immissione,  entro  i  primi  60  posti  della
graduatoria per le CP; 
        - per la  2ª  immissione,  entro  i  primi  320  posti  della
graduatoria per il CEMM ed entro i primi 60 posti  della  graduatoria
per le CP. 
    In  caso  di  concorrenti  collocatisi   con   uguale   punteggio
all'ultimo  posto  disponibile,  e'  preferito  il  concorrente  piu'
giovane d'eta'; 
      c) i  concorrenti  per  l'Aeronautica  Militare  che  si  siano
collocati entro i  primi  700  posti  della  graduatoria  di  cui  al
precedente comma 4. 
    In  caso  di  concorrenti  collocatisi   con   uguale   punteggio
all'ultimo  posto  disponibile,  e'  preferito  il  concorrente  piu'
giovane d'eta'. 
    6. I concorrenti risultati  idonei  alla  prova  di  selezione  a
carattere   culturale,    logico-deduttivo    e    professionale    e
all'accertamento della lingua inglese sono  ammessi  alle  successive
fasi concorsuali secondo le modalita' riportate nei seguenti articoli
e nei rispettivi allegati di Forza Armata al presente bando. 
    7. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto la prova di
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e  professionale  e
l'accertamento  della  lingua  inglese,  con  i  relativi   punteggi,
potranno essere consultate  nel  portale  dei  concorsi  e  nel  sito
internet del Ministero della Difesa. 
    8. I concorrenti il cui servizio  e'  stato  prolungato  ai  fini
dell'espletamento delle prove concorsuali,  ai  sensi  dell'art. 2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  se  non  collocati  in
posizione utile nelle  graduatorie  di  cui  al  precedente  comma  4
dovranno essere posti in congedo a cura del Comando  di  appartenenza
in quanto esclusi dall'ammissione alle successive  fasi  concorsuali,
salvo che essi non siano utilmente collocati  nella  graduatoria  del
blocco di appartenenza per la rafferma di un ulteriore anno.