Art. 12 
 
Accertamenti fisio-psico-attitudinali per tutti i concorrenti e prove
  di efficienza fisica per i concorrenti per  la  Marina  Militare  e
  l'Aeronautica Militare 
 
    1. I Centri di  Selezione  di  Forza  Armata,  sulla  base  degli
elenchi  predisposti  dalla  DGPM,  provvederanno   a   convocare   i
concorrenti risultati idonei - ai sensi del precedente art. 10, comma
5, lettere b) e c) per la Marina Militare e l'Aeronautica Militare  e
del precedente art. 11, comma 12 per l'Esercito - per sottoporli agli
accertamenti   fisio-psico-attitudinali   indicati   nei   rispettivi
allegati di Forza Armata al presente bando, secondo i  criteri  e  le
modalita' in essi specificati. 
    2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono: 
      a)  accertamento  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  per
l'impiego nelle Forze Armate in qualita' di  volontario  in  servizio
permanente. 
    Per il personale in servizio, l'Ente o  Reparto  di  appartenenza
dovra' provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato
F1 al presente bando per l'Esercito e in allegato F2  per  la  Marina
Militare e l'Aeronautica Militare, secondo le  modalita'  specificate
nei rispettivi allegati di Forza Armata. 
    I  concorrenti  in  congedo,  invece,  dovranno   presentare   un
certificato di stato di buona salute - conforme al modello  riportato
in allegato G1 al presente bando per l'Esercito e in allegato G2  per
la Marina Militare e l'Aeronautica Militare - rilasciato dal  proprio
medico  in  data  non  anteriore  a  sei   mesi,   che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti; 
      b) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
    3. I concorrenti per la Marina Militare e l'Aeronautica  Militare
saranno altresi' sottoposti alle prove di efficienza  fisica  secondo
le modalita' riportate negli allegati B e H2 per la Marina Militare e
negli allegati C e H3 per l'Aeronautica Militare. 
    4.  La  convocazione,  fatta  con  le  modalita'   indicate   nel
precedente art. 5,  contiene  l'indicazione  della  sede  in  cui  si
svolgeranno gli accertamenti e/o  le  prove,  nonche'  della  data  e
dell'ora di presentazione. I concorrenti devono essere muniti  di  un
documento di riconoscimento  in  corso  di  validita',  provvisto  di
fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,   come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    Essi possono fruire, per la durata  degli  accertamenti  e  delle
prove,   se   disponibili,   di   vitto   e   alloggio    a    carico
dell'Amministrazione (per l'Esercito  il  vitto,  ove  richiesto,  e'
comunque a carico dei concorrenti). 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati nella convocazione saranno considerati  rinunciatari,  salvo
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali
dal Centro di Selezione/Istituto di Medicina Aerospaziale. 
    Per il personale in costanza  di  servizio,  temporaneamente  non
idoneo per causa di servizio  ovvero  nelle  more  della  definizione
della stessa ovvero  in  presenza  di  una  dichiarazione  medica  di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di  Corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito  della  specifica  sessione
programmata. 
    5. La convocazione contiene, altresi', le indicazioni  necessarie
affinche'   i   concorrenti   possano   presentarsi   muniti    della
documentazione/certificazione  prevista  per  lo  svolgimento   degli
accertamenti  fisio-psico-attitudinali,   indicata   nei   rispettivi
allegati di Forza Armata. 
    6. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti  accertamenti  e'
definitivo e, nel caso di inidoneita' - nonche',  per  i  concorrenti
per la Marina Militare e l'Aeronautica Militare, di non superamento o
di mancata effettuazione delle prove di efficienza fisica -  comporta
l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal
concorso. 
    7. Tale giudizio sara' subito comunicato ai concorrenti,  a  cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 
    8. I concorrenti il cui servizio  e'  stato  prolungato  ai  fini
dell'espletamento delle prove concorsuali,  ai  sensi  dell'art. 2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  devono  presentare  il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che,  in  caso
di inidoneita' e qualora  non  risultino  utilmente  collocati  nella
graduatoria  del  blocco  di  appartenenza  per  la  rafferma  di  un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in  congedo,
in quanto esclusi dall'ammissione alle successive fasi concorsuali. 
    9.  L'esclusione  dal  concorso  per  effetto  del  giudizio   di
inidoneita' di cui al precedente comma 6  avviene  per  delega  della
DGPM alle competenti commissioni. 
    10. Avverso il  giudizio  di  inidoneita'  il  candidato  escluso
potra' avanzare unicamente  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
-  il  contributo  unificato  di  euro  650,00)  entro  il   termine,
rispettivamente, di 60 e  120  giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione.