Art. 2 
 
    L'art. 6 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre  2015  e'
cosi' sostituito: 
      "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
        a)  inoltro  delle  domande   secondo   la   modalita'   gia'
specificata nell'art. 4; 
        b) acquisizione, istruttoria delle  domande  e  verifica,  da
parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e  3  fatta
eccezione per quelli relativi: 
          all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e  all'efficienza
fisica; 
          agli accertamenti diagnostici per abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
        c) esclusione dal  reclutamento,  da  parte  del  CSRNE,  dei
candidati carenti di detti requisiti,  tranne  di  quelli  privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
        d) accertamento, da parte del CSRNE, ai  sensi  dell'art.  71
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai  candidati  nelle
domande; 
        e) svolgimento degli  accertamenti  di  competenza  da  parte
della DGPM  e  successivo  inoltro  delle  domande  alla  commissione
valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
        f)  valutazione,  da   parte   della   predetta   commissione
valutatrice, dei titoli di merito di  cui  al  successivo  art.  9  e
formazione  di  cinque  distinte  graduatorie,  per  ciascuna   delle
tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1; 
        g) convocazione dei candidati compresi nelle  graduatorie  di
cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione  indicati
dalla Forza Armata per: 
          lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalita' riportate nell'appendice all'allegato A al presente bando; 
          l'accertamento dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale; 
        h) formazione, da parte  della  commissione  valutatrice,  di
cinque distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle  tipologie
di posti di cui all'art. 1, comma 1 - dei candidati risultati  idonei
e/o  in  attesa  dell'esito   degli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio  conseguito
nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio  incrementale
ottenuto nelle prove di efficienza fisica; 
        i) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; 
        j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi  della  Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui  alla
precedente lettera i); 
        k) decretazione  dell'ammissione  dei  candidati  incorporati
alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito; 
        l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.".