Art. 13 Procedura in caso di posti non coperti 1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 1° blocco, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra' incrementare le incorporazioni del 2° blocco non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1. 2. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 2° blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 12, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito la DGPM potra' autorizzare l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del 1° blocco.