Art. 13 
 
 
               Procedura in caso di posti non coperti 
 
 
    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite  al  1°  blocco,   su   richiesta   dello   Stato   Maggiore
dell'Esercito la DGPM potra' incrementare le  incorporazioni  del  2°
blocco non oltre, comunque, il raggiungimento dei  posti  complessivi
previsti dall'art. 1. 
    2.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite al 2° blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi  nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 12, su richiesta dello
Stato   Maggiore   dell'Esercito   la   DGPM    potra'    autorizzare
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del 1° blocco.