Art. 13 
 
 
                          Posti non coperti 
 
 
    L'Amministrazione della difesa, in  relazione  alle  esigenze  di
forza armata, si riserva, nei tempi da essa  stabiliti,  la  facolta'
insindacabile  di  ripianare,  in  tutto  o   in   parte,   i   posti
eventualmente non coperti al termine  delle  operazioni  concorsuali,
esauriti i concorrenti compresi nella relativa  graduatoria,  con  le
seguenti procedure, in ordine di priorita': 
      a) incrementando i posti previsti  per  le  altre  categorie  e
settori d'impiego, in presenza di candidati idonei; 
      b) devolvendo i  posti  a  quelli  previsti  per  il  CEMM  nel
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4,  indetto
con il piu' volte citato  decreto  interdirigenziale  n.  23  dell'11
febbraio 2016.