Art. 12 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
    1.  Le  comunicazioni   agli   interessati   verranno   inoltrate
esclusivamente all'indirizzo (obbligatorio) di pec o di mail  fornito
dai candidati. Coloro che  fossero  sprovvisti  di  mail  o  di  pec,
potranno comunicarla entro 1 mese dal  termine  di  scadenza  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso  in  esame.
Nei confronti di chi non ottemperera' a questa  disposizione  saranno
valide a tutti gli effetti - anche di decorrenza  dei  termini  -  le
informazioni e  le  pubblicazioni  eseguite  sul  sito  internet  del
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. 
    2.  Ogni  cambiamento   dei   recapiti   indicati   deve   essere
tempestivamente comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria. 
    3. I  vincitori  dovranno  comunicare  tempestivamente  i  propri
recapiti,  anche  telefonici,  alla  segreteria   della   Commissione
tributaria sede del concorso, ai fini  degli  adempimenti  successivi
alla nomina. 
    4. Il Consiglio di  Presidenza  della  Giustizia  tributaria  non
assume alcuna responsabilita' in  caso  di  mancata  ricezione  della
domanda o di altre comunicazioni dipendenti da  inesatta  indicazione
del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.