Art. 6 
 
Norme per  la  compilazione  della  dichiarazione  sostitutiva  della
             dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
    1. Ai fini della valutazione,  il  possesso  dei  titoli  risulta
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di  atto  notorio
redatta  secondo  il  modulo  allegato,  nel  quale   devono   essere
specificatamente elencati: 
      a) tutti i titoli  accademici  e  di  studio  con  la  data  di
conseguimento, di servizio e professionali con indicazione della data
iniziale e finale dell'attivita'. 
      b) Per le attivita' in corso deve  essere  indicata  come  data
finale quella di scadenza del termine di presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    2. Al riguardo, si precisa  che  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio: 
      a. I candidati devono indicare nella dichiarazione  sostitutiva
di certificazione i periodi della progressione di  carriera,  secondo
lo schema riportato nella citata  «Tabella  E»  allegata  al  decreto
legislativo 545/92 come vigente alla data del 12 settembre 2016; 
      b. I Magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili,
la cui progressione di carriera differisce da quella  presente  nella
«Tabella  E»,  riporteranno  nelle  «annotazioni»  le  corrispondenti
qualifiche rivestite per i periodi di  servizio  come  effettivamente
prestati. 
      c. Coloro che esercitano  o  hanno  esercitato  l'attivita'  di
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti  commerciali  o
iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti  o
dei revisori contabili, devono dichiarare sia l'iscrizione  all'albo,
nel ruolo o nel  registro,  sia  l'abilitazione  nonche'  l'effettivo
esercizio della  professione  o  dell'attivita'  per  il  periodo  da
valutare. L'attivita' dovra' essere  dichiarata  da  data  successiva
alla prima iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro previsti. 
      d. Coloro che esercitano  o  hanno  esercitato  l'attivita'  di
lavoratori  dipendenti  (pubblici  e  privati)  devono  indicare   la
qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del  datore
di lavoro, per ogni periodo da valutare. 
      e. Coloro che svolgono o hanno svolto attivita' di docenza,  di
cui  alla  tabella  «E»,  presso  le  Universita'   devono   indicare
l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo  e  la  durata  di
ogni incarico. 
      f. I titoli accademici o di studio, vanno  dichiarati  completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano); 
      g. Il contemporaneo  esercizio  di  piu'  professioni  indicate
nella medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla «tabella
E» da' luogo ad  un  unico  punteggio  (ad  esempio:  l'attivita'  di
revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non  viene
valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a  quella
di docente ordinario non viene valutata); 
      h. In assenza delle indicazioni richieste ai punti  precedenti,
i titoli non saranno valutati. 
      i.  I  candidati  che  dichiarano  di  aver  svolto   attivita'
professionali  e/o  lavorative  inerenti  le  materie  tributarie  ed
amministrativo-contabili presso terzi (privati), o di aver esercitato
l'attivita'  di  revisori,  ovvero  di  sindaci,   amministratori   o
dirigenti  di  societa'  di  capitali  dovranno,  a  richiesta  della
Commissione  esaminatrice,  esibire   i   documenti   relativi   alle
dichiarate attivita' ai fini del  controllo  previsto  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.