Art. 11 
 
 
     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 
 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    A parita' di merito saranno applicate  le  disposizioni  indicate
nel precedente art. 9. 
    Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale
e della  formazione  sara'  approvata  la  graduatoria  definitiva  e
saranno dichiarati i vincitori del concorso. 
    Il  provvedimento  di  approvazione   della   graduatoria   sara'
pubblicato  nel  sito  ufficiale  del  Ministero   della   giustizia,
www.giustizia.it. 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ยช serie speciale -  e
da tale data di pubblicazione decorrera' il termine per le  eventuali
impugnative. 
    Ai  candidati  dichiarati  vincitori   sara'   inviata   apposita
comunicazione all'indirizzo indicato nella domanda di  partecipazione
ai sensi dell'art. 4, punti 4 e 5 del presente bando. 
    All'esito della formazione della graduatoria saranno rese note le
sedi per il contingente messo a concorso con il  presente  bando  che
saranno conferite ai candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria
entro i termini di validita' della stessa, con modalita' che verranno
comunicate mediante pubblicazione sul sito  ufficiale  del  Ministero
della giustizia, www.giustizia.it. 
    Nel periodo di validita' della graduatoria, l'Amministrazione  si
riserva la  facolta'  di  procedere  alla  copertura  dei  posti  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.