Art. 11 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parita' di merito saranno applicate le disposizioni indicate nel precedente art. 9. Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione sara' approvata la graduatoria definitiva e saranno dichiarati i vincitori del concorso. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ยช serie speciale - e da tale data di pubblicazione decorrera' il termine per le eventuali impugnative. Ai candidati dichiarati vincitori sara' inviata apposita comunicazione all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 4, punti 4 e 5 del presente bando. All'esito della formazione della graduatoria saranno rese note le sedi per il contingente messo a concorso con il presente bando che saranno conferite ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa, con modalita' che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Nel periodo di validita' della graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla copertura dei posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.