Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale
e della formazione, sara' nominata la  commissione  esaminatrice  nel
rispetto di quanto previsto all'art. 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e  successive  integrazioni  e
modificazioni ed in conformita' ai  principi  dettati  dall'art.  35,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.