Art. 5 Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione, sara' nominata la commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.