Art. 6 
 
 
             Prove concorsuali e valutazione dei titoli 
 
 
    Il concorso si svolgera' mediante esami e valutazione dei titoli. 
    Gli esami consisteranno in due prove scritte e  in  un  colloquio
che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di una  lingua
straniera e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche. 
a) Prove scritte. 
    Le prove scritte si svolgeranno sulle materie, con le modalita' e
con assegnazione dei punteggi di seguito indicati,  e  saranno  cosi'
articolate. 
    La prima prova scritta consistera' nella somministrazione  di  n.
60 domande a  risposta  multipla,  aventi  ad  oggetto:  elementi  di
diritto processuale civile. 
    Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il  punteggio  positivo
di 0,50; 
    ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio
negativo di 0,15; 
    alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio. 
    Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio  massimo  di  30
punti. 
    La prova si intende superata dai candidati che abbiano  riportato
una votazione di almeno 22,5/30. 
    La seconda prova scritta consistera' nella somministrazione di n.
60 domande a  risposta  multipla,  aventi  ad  oggetto:  elementi  di
diritto processuale penale. 
    Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il  punteggio  positivo
di 0,50; 
    ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio
negativo di 0,15; 
    alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio. 
    Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio  massimo  di  30
punti. 
    La prova si intende superata dai candidati che abbiano  riportato
una votazione di almeno 22,5/30. 
    Le due prove si  terranno  in  successione,  senza  soluzione  di
continuita'  e  con  un  unico  tempo  di  150  minuti  per  il  loro
svolgimento, con modalita' che verranno successivamente  indicate  ai
sensi dell'art. 7 del presente bando. 
    Ai fini della predisposizione delle domande a risposta  multipla,
l'Amministrazione e' autorizzata ad  avvalersi  della  consulenza  di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    In  tal  caso  la  commissione  esaminatrice   provvedera'   alla
validazione di tali quesiti. 
    Il diario delle prove scritte sara' pubblicato con  le  modalita'
di cui al successivo art. 7 del presente bando. 
b) Colloquio. 
    Saranno ammessi al colloquio i  candidati  che  abbiano  superato
entrambe le prove scritte con  i  punteggi  non  inferiori  a  quelli
indicati alla precedente lettera a). 
    Il colloquio vertera' sulle stesse materie  delle  prove  scritte
nonche' su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi  di  Servizi
di cancelleria e  nozioni  sul  rapporto  di  pubblico  impiego  alle
dipendenze della pubblica amministrazione. 
    Comprendera', inoltre, l'accertamento  della  conoscenza  di  una
lingua straniera, a scelta del  candidato,  tra:  francese,  inglese,
spagnolo e tedesco. 
    In sede di prova orale sara'  altresi'  accertata  la  conoscenza
dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche piu'  diffuse
mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. 
    Il colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito
una votazione di almeno 21/30. 
    L'avviso per la  presentazione  al  colloquio  sara'  pubblicato,
unitamente all'elenco degli ammessi, sul sito www.giustizia.it almeno
venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuto. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge. 
    I  candidati  sono  obbligatoriamente  tenuti  a  presentarsi  al
colloquio orale, muniti di un idoneo documento di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
c) Valutazione titoli. 
    Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la commissione
esaminatrice  assegnera'  un  punteggio  aggiuntivo  sulla  base  del
possesso dei seguenti titoli e criteri: 
    a) punti 6,00 a coloro che  hanno  svolto,  con  esito  positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per  il  processo
ai sensi  dell'art.  16-octies  comma  1-bis  e  comma  1-quater  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    b) punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito  positivo,  lo
stage  presso  gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
    c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito  positivo,
il  tirocinio  formativo  presso  gli  uffici  giudiziari  ai   sensi
dell'art. 37, comma 11, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come
indicato dall'art. 16-octies comma 1-quinquies del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    I punteggi suddetti non sono tra loro cumulabili. 
    La votazione complessiva finale e'  determinata,  secondo  quanto
disposto dall'art. 8, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sommando il voto  conseguito  nella
valutazione dei titoli al  voto  complessivo  riportato  nelle  prove
d'esame.