Art. 6 Prove concorsuali e valutazione dei titoli Il concorso si svolgera' mediante esami e valutazione dei titoli. Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. a) Prove scritte. Le prove scritte si svolgeranno sulle materie, con le modalita' e con assegnazione dei punteggi di seguito indicati, e saranno cosi' articolate. La prima prova scritta consistera' nella somministrazione di n. 60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di diritto processuale civile. Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il punteggio positivo di 0,50; ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio negativo di 0,15; alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 22,5/30. La seconda prova scritta consistera' nella somministrazione di n. 60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto: elementi di diritto processuale penale. Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il punteggio positivo di 0,50; ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio negativo di 0,15; alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 22,5/30. Le due prove si terranno in successione, senza soluzione di continuita' e con un unico tempo di 150 minuti per il loro svolgimento, con modalita' che verranno successivamente indicate ai sensi dell'art. 7 del presente bando. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso la commissione esaminatrice provvedera' alla validazione di tali quesiti. Il diario delle prove scritte sara' pubblicato con le modalita' di cui al successivo art. 7 del presente bando. b) Colloquio. Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato entrambe le prove scritte con i punteggi non inferiori a quelli indicati alla precedente lettera a). Il colloquio vertera' sulle stesse materie delle prove scritte nonche' su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi di Servizi di cancelleria e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione. Comprendera', inoltre, l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato, tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco. In sede di prova orale sara' altresi' accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. Il colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. L'avviso per la presentazione al colloquio sara' pubblicato, unitamente all'elenco degli ammessi, sul sito www.giustizia.it almeno venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuto. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge. I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al colloquio orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. c) Valutazione titoli. Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la commissione esaminatrice assegnera' un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri: a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I punteggi suddetti non sono tra loro cumulabili. La votazione complessiva finale e' determinata, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.