Art. 8 
 
 
                         Prove preselettive 
 
 
    L'Amministrazione si riserva la  facolta'  di  far  precedere  le
prove di esame da una  prova  preselettiva,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori a cinque volte  il  numero  dei  posti
banditi. 
    La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in  una  serie  di
domande a risposta multipla sulle seguenti materie: 
    1) elementi di diritto pubblico; 
    2) elementi di diritto amministrativo. 
    Ai fini della predisposizione delle domande a risposta  multipla,
l'Amministrazione e' autorizzata ad  avvalersi  della  consulenza  di
enti  pubblici  o  di   privati   specializzati   nel   settore.   La
predisposizione  dei  quesiti  puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. 
    La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione di  tali
quesiti. 
    Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre  ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    Durante le prove preselettive e' fatto divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    Nel corso della prova preselettiva e'  vietato  ai  candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    Con successivo provvedimento, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช  serie  speciale  -  del  14
febbraio  2017,  sara'  reso  noto  l'eventuale  ricorso  alla  prova
preselettiva e saranno resi noti la sede, l'ora e i giorni in cui  si
svolgera' detta prova, il numero di quesiti di ogni singola  batteria
di questionari e la durata della prova d'esame nonche' i  criteri  di
attribuzione dei punteggi. 
    Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in
base al punteggio, tra i primi 3.200 (4 volte i  posti  a  concorso),
nonche' i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificato all'ultimo posto utile. 
    Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n.  104,  come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  i  soggetti  con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    Il  mancato  possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla   prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    I candidati sono tenuti a  presentarsi  alle  prove  preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico. 
    L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne  sia  la  causa,
comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito delle prove  sara'  pubblicato  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge.