Art. 3 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) godere dei diritti politici; c) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115; e) possedere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia di Stato, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, dalle allegate tabelle e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che prevedono, tra l'altro: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente; 4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto; f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione; g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali in Psicologia (LM-51) ovvero di un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alla predetta classe delle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009 - conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente; h) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; j) non esser stato espulso dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127 comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato all'immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato. 2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sara' disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.