Art. 5 
 
 
                    Titoli ammessi a valutazione 
 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
      a)  titoli  di  cultura  ulteriori  a  quelli   richiesti   per
l'ammissione al concorso: fino a punti 9; 
      b) titoli professionali: fino a punti 15; 
      c) titoli vari: fino a punti 6. 
    2. Rientrano tra i titoli  di  cultura  di  cui  alla  precedente
lettera a) i diplomi di laurea; i  diplomi  di  specializzazione;  le
abilitazioni all'insegnamento o  all'esercizio  di  professioni;  gli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione  e
simili rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da
un istituto riconosciuto dallo Stato, purche'  attinenti  al  settore
tecnico per il quale il candidato concorre e purche'  conclusisi  con
un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale. 
    3. Rientrano tra i titoli professionali di  cui  alla  precedente
lettera b) quelli riguardanti: l'espletamento di incarichi e  servizi
presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti
con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento  a  carattere
volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio  in
genere  risultante  da   certificazioni   provenienti   da   istituti
universitari o istituti di  ricerca  o  sperimentazione,  di  diritto
pubblico o riconosciuti dallo Stato. 
    4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera  c)
tutti quelli attinenti al ruolo dei psicologi che non rientrano nelle
precedenti categorie. 
    5. La valutazione dei titoli di cui al  presente  articolo  sara'
effettuata nei confronti dei soli candidati che avranno  superato  le
prove  scritte,  ai  quali  verra'   richiesto   di   presentare   la
documentazione,  e  il  relativo  punteggio  verra'  reso  noto  agli
interessati  prima   dell'effettuazione   della   prova   orale.   La
valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    6. I titoli redatti in lingua straniera  non  verranno  presi  in
considerazione se non corredati della traduzione in  lingua  italiana
certificata dalle competenti autorita'. 
    7. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul  contenuto   delle   eventuali   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli  46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
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