Art. 5 Titoli ammessi a valutazione 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso: fino a punti 9; b) titoli professionali: fino a punti 15; c) titoli vari: fino a punti 6. 2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lettera a) i diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purche' attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre e purche' conclusisi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale. 3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lettera b) quelli riguardanti: l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato. 4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c) tutti quelli attinenti al ruolo dei psicologi che non rientrano nelle precedenti categorie. 5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sara' effettuata nei confronti dei soli candidati che avranno superato le prove scritte, ai quali verra' richiesto di presentare la documentazione, e il relativo punteggio verra' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorita'. 7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.