Art. 7 
 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita  medica  per
l'accertamento del possesso dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica
ed alle prove attitudinali previste  per  l'accesso  ai  ruoli  della
Polizia di Stato. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  saranno  effettuati  da  una
commissione composta da un primo dirigente medico  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e
due componenti  scelti  tra  i  docenti  universitari  ovvero  tra  i
dirigenti  medici  del  Servizio   sanitario   nazionale.   Ai   fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre  ad
essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali
e  di  laboratorio,  dovra'  presentare  la  seguente  documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
      a)   certificato   anamnestico,   pubblicato   all'atto   delle
convocazioni alle visite mediche sul  sito  della  Polizia  di  Stato
nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia
di  cui  all'art.  25  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833   e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198; in  tal  senso  il  candidato  potra'  produrre  accertamenti
clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti  utili
ai fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso  una
struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario  nazionale
con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o  accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV. 
    3.  Un'apposita  commissione  di  selettori,  presieduta  da   un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e  composta  da
quattro funzionari del ruolo dei direttori  tecnici  psicologi  della
Polizia di Stato ovvero selettori  del  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in  possesso  dei
requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita'  attitudinali,
consistente nello svolgimento di  test,  collettivi  ed  individuali,
integrati da un colloquio con un componente della commissione,  volti
ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei  compiti
connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta  del  selettore,  o
nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il  colloquio  sia
risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale. 
    4. Le funzioni di  Segretario  delle  predette  commissioni  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della  Polizia  di
Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'interno  con
qualifiche equiparate,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono  definitivi
e comportano, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,
che sara' disposta con decreto motivato. 
    6. In relazione al numero dei candidati,  l'amministrazione  puo'
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale.