Art. 7 Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed alle prove attitudinali previste per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato. 2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovra' presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici: a) certificato anamnestico, pubblicato all'atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11 - Anti HCV. 3. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita' attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale. 4. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che sara' disposta con decreto motivato. 6. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione puo' effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le prove scritte o dopo la prova orale.