Art. 9 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, e la prova orale vertono sulle seguenti materie: Arruolamento e Psicologia - Psicologo Prove scritte: prima prova - psicologia generale; seconda prova - psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Prova orale: psicologia sociale, elementi di psicologia generale; teoria e tecnica dell'indagine della personalita'; statistica psicosometrica; metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale; normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica; ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato; elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato e sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli stessi. 2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 3. Prima dell'inizio della prova orale la commissione esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno loro rivolti secondo criteri predeterminati che garantiscano l'imparzialita' della prova.