Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova  orale.
Le prove scritte, per  ciascuna  delle  quali  i  candidati  hanno  a
disposizione un tempo massimo di otto ore, e la prova  orale  vertono
sulle seguenti materie: 
 
                Arruolamento e Psicologia - Psicologo 
 
    Prove scritte: 
      prima prova - psicologia generale; 
      seconda prova - psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 
    Prova orale: 
      psicologia sociale, elementi di psicologia generale; 
      teoria e tecnica dell'indagine della personalita'; 
      statistica psicosometrica; 
      metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale; 
      normativa   vigente   in   materia    socio-assistenziale    ed
antinfortunistica; 
      ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
      norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato; 
      elementi di diritto pubblico; 
      elementi di diritto penale; 
      norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di  Stato  e
sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli stessi. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3.  Prima  dell'inizio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati,  che  saranno
loro  rivolti  secondo  criteri   predeterminati   che   garantiscano
l'imparzialita' della prova.