Art. 10 
 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
 
    1. I candidati che abbiano presentato domanda  di  partecipazione
al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto   comunicazione   alcuna   di
esclusione, sosterranno la prova  preliminare,  consistente  in  test
logico-matematici e in  domande  dirette  ad  accertare  le  abilita'
linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua  italiana,
a partire dal giorno 20 marzo 2017. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  15
marzo  2017,   mediante   avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il  Pubblico
della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma  (numero
verde: 800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare  sono   considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    6. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera a). 
    7. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare da parte dei candidati, saranno disponibili  informazioni
sul sito internet www.gdf.gov.it 
    9. La somministrazione e la  revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    10. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), fissa, in apposito atto,  i  criteri
cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova  scritta,  di  cui  all'art.  11,  i  candidati  classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
      a) 160 posti per la specializzazione «pilota militare»; 
      b) 160 posti per la specializzazione «comandante di stazione  e
unita' navale». 
    Sono ammessi, inoltre, i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile. 
    I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo  (esclusi  i  giorni  di  sabato  e  di
domenica) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta
prova, mediante avviso sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  o  presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.