Art. 14 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono in: a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m, nuoto 25 m stile libero; b) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia. 2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella tabella in allegato 4, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 3. Il candidato che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: =================================================== |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio| +=====================+===========================+ | da 1 a 2 | 0,05 | +---------------------+---------------------------+ | da 2,5 a 3,5 | 0,10 | +---------------------+---------------------------+ | da 4 a 5 | 0,15 | +---------------------+---------------------------+ | da 5,5 a 6,5 | 0,20 | +---------------------+---------------------------+ | da 7 a 8 | 0,25 | +---------------------+---------------------------+ | da 8,5 a 9,5 | 0,30 | +---------------------+---------------------------+ | da 10 a 11 | 0,35 | +---------------------+---------------------------+ | da 11,5 a 12 | 0,40 | +---------------------+---------------------------+ 4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 7. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a quella prevista dal calendario delle prove di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 12 giugno 2017, ferma restando la validita' degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 8. I concorrenti per la specializzazione «pilota militare» che hanno ottenuto il differimento di cui al comma 7 sono ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15, comma 2, lettera a). Gli stessi sono esclusi qualora lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 30 maggio 2017. 9. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 10. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 11. Tali candidate sono, pertanto: a) differite al 12 giugno 2017; b) qualora concorrenti per la specializzazione «pilota militare», ammesse, con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15, comma 2, lettera a); c) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data: (1) del 12 giugno 2017 se concorrenti per la specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»; (2) del 30 maggio 2017, se concorrenti per la specializzazione «pilota militare». 12. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi. 13. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.