Art. 14 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto,  corsa  piana  1000  m,
nuoto 25 m stile libero; 
      b)  prova  facoltativa  a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nella
tabella  in  allegato  4,  anche  in  una   sola   delle   discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso. 
    3. Il candidato che riporta un punteggio tra 1 e 12  (comprensivo
dell'esito della prova facoltativa)  consegue,  nel  punteggio  della
graduatoria unica di merito, una maggiorazione  secondo  le  seguenti
fasce di merito: 
      
 
         ===================================================
         |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
         +=====================+===========================+
         |      da 1 a 2       |           0,05            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 2,5 a 3,5     |            0,10           |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 4 a 5       |            0,15           |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 5,5 a 6,5     |            0,20           |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 7 a 8       |            0,25           |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 8,5 a 9,5     |            0,30           |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 10 a 11      |            0,35           |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 11,5 a 12     |            0,40           |
         +---------------------+---------------------------+
 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Il presidente della competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento dello  stesso  a  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario delle prove di  efficienza  fisica  e,
comunque, non oltre il 12 giugno 2017, ferma  restando  la  validita'
degli esiti delle  eventuali  prove  svolte  fino  al  momento  della
comunicazione dell'infortunio subito. 
    8. I concorrenti per la specializzazione  «pilota  militare»  che
hanno ottenuto il differimento di cui al comma 7  sono  ammessi,  con
riserva, a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di
cui all'art. 15, comma 2, lettera a). 
    Gli  stessi  sono  esclusi  qualora  lo   stato   di   temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 30 maggio 2017. 
    9. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    10.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica  e  deve  esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  secondo  il  quale  lo   stato   di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. 
    11. Tali candidate sono, pertanto: 
      a) differite al 12 giugno 2017; 
      b)  qualora  concorrenti  per   la   specializzazione   «pilota
militare»,  ammesse,  con   riserva,   a   sostenere   l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15, comma 2, lettera a); 
      c) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art.  3,  comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data: 
        (1) del 12 giugno 2017 se concorrenti per la specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale»; 
        (2)   del   30   maggio   2017,   se   concorrenti   per   la
specializzazione «pilota militare». 
    12. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi. 
    13. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.