Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
delle sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettere c) e d). 
    2. A tal fine, i candidati: 
      a) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«pilota militare», sono avviati a visita  medica  preliminare  presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare,  viale
Piero Gobetti, n. 2, Roma, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi
ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai  sensi  del  decreto
ministeriale 16 settembre  2003  e  dell'art.  586  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  acquisito  il  giudizio
medico-legale del predetto  Istituto,  nei  confronti  dei  candidati
risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio  nella
Guardia  di  finanza,  sulla  base  delle  previsioni   del   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e delle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicate  sul  sito
internet www.gdf.gov.it, cosi' come richiamato dall'art. 16, comma 1,
lettera a), disponendo  a  tal  fine,  laddove  ritenuto  necessario,
l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e  degli  esami
strumentali e di laboratorio di cui all'art. 16, comma 7. 
    I concorrenti che, durante la visita, risultano non  in  possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea, quale pilota, sono,  a  cura  della  competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella  Guardia  di
finanza,   quali   ufficiali   del   «ruolo   aeronavale»   per    la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso; 
      b) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», sono  sottoposti  a  visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    4. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«pilota militare», dichiarati non idonei ai  servizi  di  navigazione
aerea in sede di visita medica  preliminare,  possono  richiedere  di
essere sottoposti ad  ulteriori  accertamenti  tesi  ad  ottenere  la
riforma del giudizio di inidoneita'. 
    La relativa istanza: 
      a) deve essere presentata, contestualmente  alla  comunicazione
del giudizio di non idoneita',  al  Centro  di  Reclutamento  per  il
successivo  esame  della  sottocommissione  per  la   visita   medica
preliminare di cui all'art. 6, comma 1, lettera c); 
      b) deve essere integrata da documentazione  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza improrogabilmente  entro  il  decimo  giorno
solare successivo a  quello  della  comunicazione  di  non  idoneita'
all'indirizzo      di      posta       elettronica       certificata,
concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla  lettera  a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni  o  infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        (1) confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        (2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo ad
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   Commissione   Sanitaria   di   Appello
dell'Aeronautica Militare. 
    In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione Sanitaria di Appello, la  sottocommissione  di  cui  alla
lettera a) esprime il  giudizio  di  idoneita'  o  non  idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza,  quali  ufficiali  del  «ruolo
aeronavale»  per  la  specializzazione  «pilota  militare»,  anche  a
seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'art. 16, comma 7. 
    La suddetta istanza non e' accolta qualora non  venga  presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a), o la documentazione  di
cui alla lettera b) non pervenga ovvero  pervenga  oltre  il  termine
suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8; 
    In ogni caso, il giudizio della sottocommissione  per  la  visita
medica preliminare  sara'  immediatamente  notificato  al  candidato,
anche tramite il Centro di Reclutamento. 
    5. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«pilota militare», giudicati non idonei  a  seguito  delle  ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio  disposti
ai sensi  dell'art.  16,  comma  7,  dalla  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti  riservati
alla specializzazione  «comandante  di  stazione  e  unita'  navale»,
dichiarati non idonei al termine  della  visita  medica  preliminare,
possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione. 
    Tale istanza deve essere: 
      a) presentata  al  Centro  di  Reclutamento  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 6). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di  finanza  improrogabilmente  entro  il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'.  A  tal  fine,  la   stessa   potra'   essere   anticipata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a),  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8. 
    6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    7.  La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  ad  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    8. La visita medica di revisione  non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici; 
      c)   difetto   di   senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche. 
    In tali casi, la sottocommissione di cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera c), dichiara immediatamente la non  idoneita'  dell'aspirante
che, pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    9. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale. 
    10. I candidati risultati assenti alla visita medica  preliminare
ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui  siano  stati
riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari  presso  la
Commissione Sanitaria di Appello  dell'Aeronautica  Militare,  ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 
    11.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.