Art. 19 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in: a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15'); b) un esame di geografia (durata massima 15'); c) un esame di matematica (durata massima 15'); d) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 2. I programmi riportati in allegato 9, relativi alle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza della lingua inglese, da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste: a) nella lettura di un brano; b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. La commissione giudicatrice, prima dell'inizio della prova, individua i brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto trentesimi, sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) - e di informatica, secondo le modalita' indicate in allegato 10. 9. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al comma 4. 10. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 10. 11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali e, eventualmente, nelle prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e', comunque, notificato a ogni candidato. 12. Al termine delle prove orali e delle prove facoltative di lingua straniera ed informatica, la medesima sottocommissione provvede, secondo le disposizioni di cui all'art. 23, alla compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai fini della individuazione dei concorrenti per la specializzazione «pilota militare» da avviare agli accertamenti di cui ai successivi articoli 20 e 21. 13. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.