Art. 19 
 
 
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in: 
      a) un esame di storia  ed  educazione  civica  (durata  massima
15'); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15'); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15'); 
      d) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 
    2. I programmi riportati in allegato 9, relativi alle materie  di
cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono suddivisi in tesi e  su  due
di  queste,  estratte  a  sorte,  vertono  gli  esami.  La  prova  di
conoscenza della lingua inglese, da effettuarsi senza  l'ausilio  del
vocabolario, consiste: 
      a) nella lettura di un brano; 
      b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. 
    La  commissione  giudicatrice,  prima  dell'inizio  della  prova,
individua i brani da sottoporre ai candidati  per  la  lettura.  Tali
brani sono proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione  attribuisce  a  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 
    4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene  sommando  i
punti attribuiti dai singoli esaminatori  per  la  stessa  materia  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un  punteggio
minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 
    6. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a  diciotto  trentesimi,  sono  dichiarati  non  idonei  ed
esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle  prove  orali,  e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua  straniera  -  scelta
tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) - e di informatica,
secondo le modalita' indicate in allegato 10. 
    9. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8  e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4. 
    10. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate  in  allegato
10. 
    11. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle prove orali e, eventualmente, nelle prove
facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un  membro
della sottocommissione, e' affisso, nel  medesimo  giorno,  nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',  comunque,
notificato a ogni candidato. 
    12. Al termine delle prove orali e  delle  prove  facoltative  di
lingua  straniera  ed  informatica,  la   medesima   sottocommissione
provvede,  secondo  le  disposizioni  di  cui   all'art.   23,   alla
compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai  fini  della
individuazione  dei  concorrenti  per  la  specializzazione   «pilota
militare» da avviare agli accertamenti di cui ai successivi  articoli
20 e 21. 
    13. Prima dell'effettuazione delle  prove  orali  e  delle  prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  delle
stesse.