Art. 22 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'art.  10,  la
prova di efficienza fisica,  prevista  dall'art.  14,  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, previsto  dall'art.  15,  l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art. 18 e le prove  orali,
previste  dall'art.  19,  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d),
hanno facolta' -  su  istanza  dell'interessato,  esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in  servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto  di  appartenenza,
solo per  improvvise  e  improrogabili  esigenze  di  servizio  -  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18,  00122  Roma/Lido  di
Ostia, deve essere  anticipata  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it 
    Eventuali variazioni di  tali  recapiti  saranno  rese  note  con
avviso pubblicato sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  sulla  rete
intranet del Corpo; 
      b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      c) la visita medica di controllo,  prevista  dall'art.  20,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      d) la visita medica di incorporamento, prevista  dall'art.  24,
e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal   concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza
maggiore,   debitamente   documentati,   comunicati   dal   candidato
all'Accademia della Guardia di finanza, via fax,  entro  24  ore,  ai
numeri  035/4043215  o  035/4043303  o  tramite   posta   elettronica
all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it,  sono   valutati   a   giudizio
discrezionale e insindacabile  del  Comandante  dell'Accademia,  che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica  di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a) e d) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
Reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e d),  non  si  presenta
nel giorno e  nell'ora  stabiliti  e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.