Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; b) la specializzazione per cui intende concorrere; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; g) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui e' in possesso, la relativa votazione, nonche' l'Istituto presso il quale e' stato conseguito. Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2016/2017 dovranno: (1) indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito, con il relativo indirizzo; (2) comunicare il voto conseguito con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 3; h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza (i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza); i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia; k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; l) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni; n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e/o maggiorativi di punteggio tra quelli elencati nell'art. 23. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate, con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 2. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio il cui possesso non risulti dalla domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione ai fini della redazione della graduatoria finale di merito; o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio. 2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative: a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, spagnolo e tedesco; b) prova di informatica. 3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito richiesto. 4. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 23, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica della graduatoria unica di merito. 5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.