Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
di cui all'art. 14 devono presentare in  tale  sede  o  a  mezzo  PEC
all'indirizzo  concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it,  i  certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che  conferiscono  i  titoli  preferenziali   e/o   maggiorativi   di
punteggio,  tra  quelli  indicati  nell'art.  23  nonche'  di  quelli
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487, corredati da copia  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento in corso di validita'. 
    La  documentazione  pervenuta  oltre  la  data  di  effettuazione
dell'accertamento attitudinale non e' presa in considerazione, pur se
indicata nella domanda di partecipazione. 
    3.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2016/2017  dovranno
presentare, all'atto  del  sostenimento  della  prova  orale,  idonea
documentazione attestante il possesso del citato titolo di  studio  e
il relativo voto  conseguito,  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva
redatta secondo il modello in allegato 3. 
    4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata e ufficiale delle forze  di  completamento,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art.
23,   devono   far    pervenire    a    mezzo    PEC    all'indirizzo
concorsoRAN.comunicazioni@pec.gdf.it, a pena di decadenza,  entro  30
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda
diretta al Ministero della difesa con cui chiedono  di  rinunciare  a
detto status per conseguire l'ammissione all'Accademia della  Guardia
di finanza in qualita'  di  allievo  ufficiale,  corredata  da  copia
fronte/retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    5. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.