Art. 10 Prova orale 1. I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere un colloquio su tutte le materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, nonche' su diritto costituzionale e diritto dell'Unione europea. 2. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua che costituisce la base per una successiva conversazione. 3. Nel corso della prova orale verra' anche richiesto al candidato di dimostrare una buona conoscenza dell'utilizzo del personal computer con particolare riferimento ai piu' diffusi software applicativi - Word, Excel, Outlook, navigazione WEB - nonche' la capacita' di ricerca di informazioni via internet con particolare riguardo all'utilizzo di banche dati. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 4. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 5. I candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sostengono inoltre una prova facoltativa nella o nelle lingue straniere prescelte, con le modalita' di cui al comma 2. Tale prova e' valutata per non piu' di 0,20 punti per ciascuna lingua. Il punteggio ottenuto nella prova facoltativa non contribuisce al raggiungimento del punteggio minimo di cui al comma 4, richiesto per il superamento della prova orale. 6. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso in luogo a cio' destinato presso la sede d'esame.