Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  del  punteggio  medio
riportato nelle prove scritte e  di  quello  conseguito  nella  prova
orale.  Al  punteggio  cosi'  ottenuto  verra'  sommato   l'eventuale
punteggio aggiuntivo conseguito nella  prova  facoltativa  di  lingua
straniera. 
    2. A parita'  di  punteggio  trovano  applicazione  i  titoli  di
preferenza indicati nell'allegato A.  Per  consentire  la  formazione
della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i  documenti
comprovanti l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza;  tali
titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. La graduatoria di  merito  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'assunzione all'impiego,  approvata  con  decreto  del
Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e'  pubblicata
nel sito internet della  Presidenza  della  Repubblica  all'indirizzo
www.quirinale.it di tale pubblicazione viene data notizia, con valore
di notifica nei confronti degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Dalla data di  pubblicazione  nel  sito  internet  decorre  il
termine per eventuali impugnative.