Art. 11 Graduatoria finale 1. Il punteggio finale e' dato dalla somma del punteggio medio riportato nelle prove scritte e di quello conseguito nella prova orale. Al punteggio cosi' ottenuto verra' sommato l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova facoltativa di lingua straniera. 2. A parita' di punteggio trovano applicazione i titoli di preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire la formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza; tali titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. La graduatoria di merito con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, approvata con decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, e' pubblicata nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo www.quirinale.it di tale pubblicazione viene data notizia, con valore di notifica nei confronti degli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Dalla data di pubblicazione nel sito internet decorre il termine per eventuali impugnative.