Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore ai 40 anni compiuti, ovvero  ai  45  anni
compiuti in caso di dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o di
Amministrazioni pubbliche; 
      c) godimento dei diritti civili e politici; 
      d)  Diploma  di  laurea  (DL)  conseguito  secondo  il  vecchio
ordinamento al termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni ovvero «laurea specialistica» (LS) o «laurea
magistrale»  (LM)  idonei  per  l'iscrizione  all'Albo  dei   dottori
agronomi e dei dottori forestali, conseguiti con  una  votazione  non
inferiore a 105/110 o equivalente.  I  titoli  di  studio  conseguiti
all'estero sono ritenuti utili purche' riconosciuti  equipollenti  ad
uno dei predetti titoli italiani dall'autorita' italiana  competente.
In  questo  caso  e'  onere  del  candidato  dimostrare  la  suddetta
equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara.
I  candidati  possono   attestare   il   possesso   dell'equipollenza
presentando apposita autocertificazione dalla quale devono  risultare
elementi atti a consentire di accertare il titolo di studio, la data,
il luogo e l'universita' di conseguimento e che  il  predetto  titolo
sia stato conseguito con un punteggio non inferiore a  quello  minimo
richiesto dal presente bando, ferma restando, comunque, la necessita'
di presentare prima dell'approvazione  della  graduatoria  finale  il
provvedimento che attesta l'equipollenza; 
      e) iscrizione da almeno 5 anni all'Albo dei dottori agronomi  e
dei dottori forestali; 
      f) idoneita' fisica all'impiego; 
      g) assenza di sentenze definitive  di  condanna  che  importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione  di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale; 
      h) assenza di provvedimenti di  destituzione,  licenziamento  o
dispensa  dal   servizio   presso   Amministrazioni   pubbliche   per
persistente insufficiente  rendimento,  ovvero  di  provvedimenti  di
decadenza  da  un  impiego  pubblico  essendo  stato  accertato   che
l'impiego medesimo era stato conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      i)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da  quelli  di
cui alla lettera g), anche se siano  intervenuti  la  prescrizione  o
provvedimenti   di    amnistia,    indulto,    perdono    giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali  pendenti,  salvo  quanto  previsto  al
successivo art. 3, comma 2.