Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore ai 40 anni compiuti, ovvero ai 45 anni compiuti in caso di dipendenti di ruolo di Organi costituzionali o di Amministrazioni pubbliche; c) godimento dei diritti civili e politici; d) Diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ovvero «laurea specialistica» (LS) o «laurea magistrale» (LM) idonei per l'iscrizione all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, conseguiti con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente. I titoli di studio conseguiti all'estero sono ritenuti utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei predetti titoli italiani dall'autorita' italiana competente. In questo caso e' onere del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara. I candidati possono attestare il possesso dell'equipollenza presentando apposita autocertificazione dalla quale devono risultare elementi atti a consentire di accertare il titolo di studio, la data, il luogo e l'universita' di conseguimento e che il predetto titolo sia stato conseguito con un punteggio non inferiore a quello minimo richiesto dal presente bando, ferma restando, comunque, la necessita' di presentare prima dell'approvazione della graduatoria finale il provvedimento che attesta l'equipollenza; e) iscrizione da almeno 5 anni all'Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali; f) idoneita' fisica all'impiego; g) assenza di sentenze definitive di condanna che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale; h) assenza di provvedimenti di destituzione, licenziamento o dispensa dal servizio presso Amministrazioni pubbliche per persistente insufficiente rendimento, ovvero di provvedimenti di decadenza da un impiego pubblico essendo stato accertato che l'impiego medesimo era stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; i) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta per reati diversi da quelli di cui alla lettera g), anche se siano intervenuti la prescrizione o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ovvero di procedimenti penali pendenti, salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 2.