Art. 3 Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove concorsuali 1. La domanda di partecipazione al concorso e' diretta al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Servizio del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma. 2. Il candidato deve dichiarare nella domanda, ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; qualora il candidato non sia ancora in possesso della dichiarazione di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorita' competente. Qualora siano intervenute sentenze di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) o pendano procedimenti penali, il candidato deve indicare i reati e gli articoli del codice penale che ne hanno determinato l'adozione o l'avvio per consentire al Segretario generale di valutarne la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni alle dipendenze del Segretariato generale, una volta acquisita e valutata la relativa documentazione. 3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo di segreteria, a parziale copertura delle spese della presente procedura, pari a € 10,00 (euro dieci), mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, identificato mediante IBAN IT24O 01005 03366 000000005100, indicando la causale «(nome e cognome del candidato) due referendari»; dovranno inoltre essere indicati gli elementi identificativi del versamento (CRO o analogo codice identificativo). 4. Il Segretario generale puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, la non ammissione del candidato al concorso ovvero la sua successiva esclusione dallo stesso per la mancata osservanza delle modalita' di presentazione della domanda e dei termini perentori stabiliti nel presente bando, nonche' per il difetto o la perdita dei requisiti previsti. Il candidato ne ricevera' comunicazione all'interno dell'apposita area riservata presente nella sezione «Concorsi» del sito www.quirinale.it Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva. 5. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo entro la data di scadenza indicata al comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all'indirizzo www.quirinale.it/ Ai fini della procedura telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta elettronica. 6. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo. 7. Il sistema informatico certifica la data di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal sistema informatico e la data di presentazione; la stessa, debitamente firmata, deve essere consegnata all'atto della presentazione alla prima prova scritta. 9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a quella prevista ai precedenti commi. 10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), nella domanda presentata per via telematica dovra' fare esplicita richiesta - ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove concorsuali in relazione alla patologia posseduta, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovra' inoltre essere documentata mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare almeno dieci giorni prima della data stabilita per la prova preselettiva. 11. Per i candidati che, versando nelle condizioni di cui al comma 10, ne abbiano fatto richiesta, il tempo previsto per l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali e' aumentato di un quarto. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva, previa presentazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la suddetta prova, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita', ed e' ammesso alle prove scritte previa presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 8. 12. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare per via telematica le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso, provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti all'interno dell'apposita area riservata, la quale rimane accessibile al candidato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda. 13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 14. Nella domanda il candidato deve altresi' indicare una o piu' lingue straniere - tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo - su cui intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera. 15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso, che verra' effettuato secondo le modalita' di cui al decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N. 16. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.