Art. 3 
 
 
Modalita' di presentazione delle  domande  e  ammissione  alle  prove
                             concorsuali 
 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  diretta  al
Segretariato generale della Presidenza della  Repubblica  -  Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma. 
    2.  Il  candidato  deve  dichiarare  nella   domanda,   ai   fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti  di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso  della  dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  fa  fede  la
data  di  presentazione  della  richiesta  all'autorita'  competente.
Qualora siano intervenute  sentenze  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera i) o pendano procedimenti penali, il candidato deve  indicare
i reati e gli articoli del codice penale  che  ne  hanno  determinato
l'adozione  o  l'avvio  per  consentire  al  Segretario  generale  di
valutarne  la  compatibilita'  con  lo  svolgimento  di  attivita'  e
funzioni  alle  dipendenze  del  Segretariato  generale,  una   volta
acquisita e valutata la relativa documentazione. 
    3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo  di
segreteria,  a  parziale  copertura  delle   spese   della   presente
procedura, pari a € 10,00 (euro dieci), mediante bonifico  sul  conto
corrente bancario intestato al Segretariato generale della Presidenza
della  Repubblica,  identificato  mediante  IBAN  IT24O  01005  03366
000000005100,   indicando   la   causale   «(nome   e   cognome   del
candidato) due referendari»; dovranno  inoltre  essere  indicati  gli
elementi  identificativi  del  versamento  (CRO  o   analogo   codice
identificativo). 
    4. Il Segretario generale puo'  disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato  al  concorso
ovvero la sua successiva  esclusione  dallo  stesso  per  la  mancata
osservanza delle modalita'  di  presentazione  della  domanda  e  dei
termini perentori  stabiliti  nel  presente  bando,  nonche'  per  il
difetto  o  la  perdita  dei  requisiti  previsti.  Il  candidato  ne
ricevera'  comunicazione  all'interno  dell'apposita  area  riservata
presente nella sezione «Concorsi» del sito www.quirinale.it 
    Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli  effetti.  I
candidati che non ricevono comunicazione di esclusione  dal  concorso
devono intendersi ammessi con riserva. 
    5. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente  in  via  telematica,  compilando  l'apposito
modulo entro la  data  di  scadenza  indicata  al  comma  successivo,
utilizzando  una  specifica  applicazione   informatica   disponibile
all'indirizzo www.quirinale.it/ Ai fini della procedura telematica il
candidato  deve  possedere  ed  indicare  un  indirizzo   univoco   e
individuale di posta elettronica. 
    6. La procedura di compilazione ed invio on  line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 24  (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Qualora  l'ultimo
giorno utile per l'invio on line della  domanda  cada  in  un  giorno
festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo
giorno successivo non festivo. 
    7. Il sistema informatico  certifica  la  data  di  presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il  numero  identificativo  e
alla scadenza del termine utile per la  presentazione  delle  domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla  quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema  informatico  e  la  data  di   presentazione;   la   stessa,
debitamente  firmata,   deve   essere   consegnata   all'atto   della
presentazione alla prima prova scritta. 
    9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi. 
    10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta  da  patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con  l'idoneita'  fisica
di cui all'art. 2 comma 1 lettera f), nella  domanda  presentata  per
via telematica dovra' fare  esplicita  richiesta  -  ai  sensi  degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104  -  dell'ausilio
necessario per la partecipazione alla prova preselettiva e alle prove
concorsuali in relazione alla patologia posseduta, nonche'  segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e
strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La
patologia  dovra'  inoltre   essere   documentata   mediante   idonea
certificazione rilasciata da  struttura  sanitaria  pubblica  che  ne
specifichi la natura, da presentare almeno dieci giorni  prima  della
data stabilita per la prova preselettiva. 
    11. Per i candidati che, versando  nelle  condizioni  di  cui  al
comma  10,  ne  abbiano  fatto  richiesta,  il  tempo  previsto   per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali  e'
aumentato di  un  quarto.  Il  candidato,  ove  riconosciuto  persona
affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non  e'  tenuto  a
sostenere la prova preselettiva, previa presentazione,  almeno  dieci
giorni prima della  data  stabilita  per  la  suddetta  prova,  della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita', ed e' ammesso alle prove scritte previa presentazione
della domanda di partecipazione di cui al comma 8. 
    12. Il candidato ha  inoltre  l'obbligo  di  comunicare  per  via
telematica le eventuali successive variazioni  di  indirizzo  e/o  di
recapito  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti  all'interno
dell'apposita  area  riservata,  la  quale  rimane   accessibile   al
candidato anche dopo la scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda. 
    13. L'Amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  il
caso di dispersione delle  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete indicazioni del recapito  da  parte  del  candidato  o  da
mancata ovvero tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito
indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  informatici,
postali o telegrafici non imputabili a colpa  dell'Amministrazione  o
comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore. 
    14. Nella domanda il candidato deve altresi' indicare una o  piu'
lingue straniere - tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo -  su
cui intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la  partecipazione  al  concorso,  che
verra'  effettuato  secondo  le   modalita'   di   cui   al   decreto
presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N. 
    16. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato  nella  domanda
di  partecipazione  deve  dichiarare  di  essere  consapevole   della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per  le
ipotesi   di   falsita'   in   atti    e    dichiarazioni    mendaci.
L'Amministrazione  si   riserva   di   provvedere   anche   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.