Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. 
    2. La Commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per  le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura. 
    3. La  Commissione  definisce  il  diario  delle  prove  d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in  generale
decide  su  tutte  le  questioni   attinenti   all'intera   procedura
concorsuale. 
    4. Le attivita' di segreteria della Commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.