Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. 2. La Commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per le singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura. 3. La Commissione definisce il diario delle prove d'esame, formula la graduatoria finale di merito dei candidati ed in generale decide su tutte le questioni attinenti all'intera procedura concorsuale. 4. Le attivita' di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.