Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 100 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte e della prova orale, ad esclusione di quelle in lingua straniera, estratti a sorte secondo procedure automatizzate dall'archivio dei quesiti di cui al precedente art. 5, comma 2; ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 2. La prova preselettiva si svolge con le modalita' ed i limiti di tempo fissati dalla Commissione con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 11. 3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non sono ammessi la presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di testi o di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante la prova, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova comporta l'esclusione immediata dal concorso. 4. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. 5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti ovvero la mancata ammissione a sostenere la prova preselettiva di cui al precedente comma comporta l'esclusione automatica dal concorso. 6. La partecipazione alla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.