Art. 7 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione della  prova  preselettiva  e'  effettuata  alla
presenza  della  commissione  esaminatrice  attraverso   procedimenti
automatizzati. 
    2. Il punteggio della prova preselettiva, che non  concorre  alla
formazione del voto  finale  di  merito,  viene  determinato  con  le
seguenti modalita': 
      attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; 
      sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 
      sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    3. All'esito della  correzione  della  prova  preselettiva  sara'
compilata la relativa graduatoria secondo  l'ordine  derivante  dalla
votazione riportata dai candidati. 
    4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in  base  al
punteggio riportato nella  prova  preselettiva,  si  siano  collocati
entro il 50° posto. Sono  comunque  ammessi  i  candidati  che  hanno
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai  fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    5. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  verra'  data   comunicazione   della
pubblicazione nel sito internet della  Presidenza  della  Repubblica,
all'indirizzo www.quirinale.it dell'elenco dei  candidati  ammessi  a
sostenere le prove scritte. Nella stessa  Gazzetta  Ufficiale  verra'
data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario  delle
prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di  notifica  a  tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.