Art. 7 Valutazione della prova preselettiva 1. La correzione della prova preselettiva e' effettuata alla presenza della commissione esaminatrice attraverso procedimenti automatizzati. 2. Il punteggio della prova preselettiva, che non concorre alla formazione del voto finale di merito, viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 3. All'esito della correzione della prova preselettiva sara' compilata la relativa graduatoria secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. 4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati entro il 50° posto. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 5. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» verra' data comunicazione della pubblicazione nel sito internet della Presidenza della Repubblica, all'indirizzo www.quirinale.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. Nella stessa Gazzetta Ufficiale verra' data comunicazione della pubblicazione della sede e del diario delle prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.