Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove di esame consistono in tre prove scritte  ed  in  una
prova orale. 
    2. Per essere ammessi a sostenere le prove  d'esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di  riconoscimento,  in  corso  di
validita'. 
    3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto  a  una
delle prove scritte  previste,  nel  giorno,  ora  e  sede  stabiliti
comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    4. Nel caso di mancata presentazione del  candidato  nel  giorno,
ora e sede stabiliti per la  prova  orale  per  gravi  e  certificati
motivi di salute, la Commissione fissa  una  nuova  data,  non  oltre
l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione  della  prova  orale  da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La
ulteriore mancata presentazione del candidato  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso.