Art. 8 Prove d'esame 1. Le prove di esame consistono in tre prove scritte ed in una prova orale. 2. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validita'. 3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 4. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso.