Art. 9 Prove scritte 1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle seguenti materie: a) tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale; produzioni animali e vegetali; silvicoltura; b) difesa e recupero degli ecosistemi agrari e naturali; gestione forestale di aree protette in ambiente costiero-mediterraneo; diritto ambientale e legislazione delle aree protette; c) sintesi in lingua inglese. 2. Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) consistono ciascuna nella risposta a quattro domande nelle materie oggetto delle prove ed hanno una durata di otto ore ciascuna. La prova scritta di cui al comma 1, lettera c) ha una durata di quattro ore e consiste nella redazione di una sintesi, in lingua inglese e senza l'ausilio del vocabolario e/o dizionario, di un testo in materie afferenti il presente bando. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11. 3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana ed i testi di legge non commentati nonche', per specifiche prove, altro materiale che la Commissione potra' valutare utile; tale eventuale circostanza sara' notificata insieme alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 5. I candidati non potranno portare con se' telefoni cellulari e altri dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento delle prove, comportera' l'immediata espulsione dalla sede di esame. 4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio medio nel complesso delle prove scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore a 18/trentesimi in ciascuna prova. 5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la Commissione forma l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte e del conseguente punteggio medio. Tale elenco e' pubblicato nel sito internet della Presidenza della Repubblica all'indirizzo www.quirinale.it e di tale pubblicazione viene data notizia, con valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione a mezzo raccomandata della data e della sede della stessa, con un anticipo di almeno venti giorni. Nella medesima comunicazione viene indicato il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte ed il conseguente punteggio medio.