Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti  afferenti  alle
seguenti materie: 
      a) tutela  e  valorizzazione  della  biodiversita'  vegetale  e
animale; produzioni animali e vegetali; silvicoltura; 
      b) difesa  e  recupero  degli  ecosistemi  agrari  e  naturali;
gestione    forestale    di     aree     protette     in     ambiente
costiero-mediterraneo; diritto ambientale e legislazione  delle  aree
protette; 
      c) sintesi in lingua inglese. 
    2. Le prove scritte di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  consistono
ciascuna nella risposta a quattro domande nelle materie oggetto delle
prove ed hanno una durata di otto ore ciascuna. La prova  scritta  di
cui al comma 1, lettera c) ha una durata di quattro  ore  e  consiste
nella redazione di una sintesi, in lingua inglese e  senza  l'ausilio
del vocabolario e/o dizionario, di un testo in materie  afferenti  il
presente bando. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 11. 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana  ed  i  testi  di  legge  non
commentati nonche', per specifiche  prove,  altro  materiale  che  la
Commissione potra' valutare utile; tale eventuale  circostanza  sara'
notificata insieme alla comunicazione di cui all'art. 7, comma  5.  I
candidati non potranno portare con se'  telefoni  cellulari  e  altri
dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani  ed  altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato, che dovranno in  ogni  caso  essere  consegnati
prima dell'inizio delle prove al personale di  sorveglianza.  Non  e'
consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in  alcun  modo
tra loro  o  con  l'esterno.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento delle prove,  comportera'  l'immediata  espulsione  dalla
sede di esame. 
    4. A ciascuna delle prove  scritte  e'  attribuito  un  punteggio
massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati
che avranno riportato un punteggio medio nel  complesso  delle  prove
scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore  a
18/trentesimi in ciascuna prova. 
    5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la  Commissione
forma  l'elenco  dei  candidati  ammessi   alla   prova   orale   con
l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte
e del conseguente punteggio medio. Tale elenco e' pubblicato nel sito
internet   della   Presidenza    della    Repubblica    all'indirizzo
www.quirinale.it e di tale  pubblicazione  viene  data  notizia,  con
valore di notifica nei confronti  di  tutti  gli  interessati,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione
a mezzo raccomandata della data e della sede  della  stessa,  con  un
anticipo di almeno venti giorni. Nella medesima  comunicazione  viene
indicato il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte ed il
conseguente punteggio medio.