Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1  fatta  eccezione
per quelli relativi: 
    all'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   e   all'efficienza
fisica; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a  proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti  non  colposi,
di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e  formazione  della
relativa graduatoria; 
    g) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera f) presso i Centri  di  selezione  o  enti  o
Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: 
    lo svolgimento delle  prove  di  efficienza  fisica,  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; 
    l'accertamento  dei  requisiti  di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione  presso
i suddetti  Centri  di  selezione  o  enti  o  centri  sportivi  puo'
avvenire: 
    in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove  di  efficienza
fisica; 
    successivamente, in caso di idoneita' alle  prove  di  efficienza
fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica  e
attitudinale; 
      h) formazione, da parte della  commissione  valutatrice,  della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  e/o  in  attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali,  in  base
alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei
titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto  nelle  prove
di efficienza fisica; 
    i) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; 
    j) assegnazione  ai  vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui  alla
precedente lettera i); 
    k) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito; 
    l) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.