Art. 9 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  per  l'individuazione  dei  candidati  da
convocare  alle  prove  di  efficienza  fisica  e  agli  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali  di  cui  al  successivo  art.  10,  la
commissione valutatrice redige la  graduatoria  di  cui  all'art.  6,
lettera f), sommando tra loro  i  punteggi  dei  seguenti  titoli  di
merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
    ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
    b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
    c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10; 
    d)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere b) e c): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      e)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      f) diploma di istruzione secondaria (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere b), c), d) ed e): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
    g) attestato di formazione professionale rilasciato  -  ai  sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da enti  statali  o  regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
    h) maestro di sci: punti 4; 
    i) guida alpina, non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  alla
precedente lettera h): punti 4; 
    j) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere h) e i): punti 2,5; 
    k) istruttore del  Club  alpino  italiano  (qualsiasi  livello  e
specialita'): punti 2; 
    l) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a  livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado,  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; 
    m) patente di guida civile: 
    1) categoria B: punti 1; 
    2) categoria BE, non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  al
precedente punto 1): punti 1,5; 
    3) categoria C1/C, non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1) e 2): punti 2; 
    4) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2,5; 
    5) categoria D1/D, non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 3; 
    6) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3,5; 
    n) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
    o) autorizzazione a montare per sport olimpici  rilasciata  dalla
Federazione Italiana Sport Equestri  (FISE)  (si  evidenzia  che  non
costituiscono titolo di merito ne' la patente A ludica ne'  qualunque
altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati): 
    1) brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
    2) 1° grado G1 ovvero G1/DR, non cumulabile con il  punteggio  di
cui al precedente punto 1): punti 2; 
    3) 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE, non cumulabile con  il
punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 3; 
      p) qualifica  tecnica  federale  rilasciata  dalla  Federazione
Italiana Sport Equestri (FISE): 
    1) operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
    2) istruttore federale di  1°  livello,  non  cumulabile  con  il
punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2; 
    q) corso  di  mascalcia  per  allievi  civili  presso  il  Centro
militare  veterinario  di   Grosseto,   ovvero   riconosciuto   dalla
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE): punti 1; 
    r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile  a  una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza  correlato  al  «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR»  (si  evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): 
    1) livello A 2: punti 0,5; 
    2) livello B 1,  non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  al
precedente punto 1): punti 1; 
    3) livello B 2,  non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5; 
    4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2; 
      s)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande per ciascun blocco. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alle prove di efficienza fisica e agli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali sara' pubblicata nel portale dei  concorsi  e  nel  sito
internet del Ministero della difesa.