Art. 13 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1.  Per  i  soli  concorrenti  partecipanti   al   concorso   per
l'ammissione al  9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b),  la
Commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera  a)  provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di   merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei
al termine delle prove e degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10 e 11, assegnando  ai  medesimi  dei  punteggi  per  il
possesso dei titoli specificatamente di seguito elencati: 
      a) per gli ausiliari del ruolo normale, fino a un massimo di  5
punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio: 
          corsi master e/o dottorati  di  ricerca  svolti  presso  le
facolta' di medicina di istituti universitari statali  o  equiparati,
in Italia o  all'estero,  frequentati  dopo  il  conseguimento  della
laurea in medicina e chirurgia e attinenti alla professione di medico
chirurgo, punti 1; 
          corsi  di  specializzazione  presso  istituti  universitari
statali o equiparati, in Italia o  all'estero,  frequentati  dopo  il
conseguimento della laurea suddetta, punti 1,5; 
          pubblicazioni di carattere tecnico o scientifico  attinenti
alla professione di medico chirurgo, punti 0,5; 
          lauree  possedute  oltre  a   quella   richiesta   per   la
partecipazione al concorso, punti 0,5; 
        2) altri titoli: 
          semestri di servizio prestati alle  dipendenze  di  servizi
pubblici   di   emergenza   e   accettazione   sanitaria    (servizio
urgenza/emergenza 118), punti 1; 
          semestri di servizio prestati alle dipendenze di  strutture
del Servizio sanitario nazionale, punti 0,5; 
      b) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, massimo punti 7: 
          per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora  la  laurea  e  la
laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi); 
          per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3; 
          per il possesso di master universitario di I livello, punti
1; 
          per il possesso di  master  universitario  di  II  livello,
punti 1; 
        2) altri titoli, massimo punti 3: 
          per il possesso del brevetto di  pilota  d'aeroplano  o  di
aliante, punti 1; 
          per il possesso del diploma  conseguito  presso  l'istituto
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1; 
          per  il  corso  di  cultura  e   meteorologia   aeronautica
rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione  con  l'I.T.S.N.
«Carnaro», se conseguito  fino  a  dicembre  2009  o  rilasciato  dal
Centro/Gruppo di volo a Vela, se conseguito dal gennaio  2010,  punti
0,5. 
    Inoltre, solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.): 
      per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1; 
      per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5; 
      per il possesso del brevetto di paracadutista  militare,  punti
1; 
      per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I., punti
0,5. 
    2. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da  parte
della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di  domanda
on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei  titoli  di  merito
posseduti fosse insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla  domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 5, comma 4  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione per la prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 9, comma 2 del presente decreto.