Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del   Corpo   sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1); 
      c) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma  Aeronautica,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); 
      d) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3); 
      e) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4). 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno  formulate
come di seguito specificato: 
      a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) la graduatoria di
merito  sara'  formata  dalla  media  dei  punteggi  conseguiti   dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) prova di lingua inglese; 
      b) per l'ammissione al 9°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la graduatoria di
merito  sara'  formata  dalla  media  dei  punteggi  conseguiti   dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale  per  il  personale  militare  e  pubblicate  nel   Giornale
ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale  dei
concorsi e a puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it 
    5. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e  categorie,  la
Direzione generale per il personale militare si riserva  la  facolta'
di devolvere in  tutto  o  in  parte  detti  posti  ad  altro  ruolo,
Arma/Corpo  e  categoria,  su  indicazione   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica.