Art. 15 
 
 
Svolgimento del 124° corso allievi ufficiali  piloti  di  complemento
                           (AUPC) e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio  aereo  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto.  Gli  ammessi  riceveranno,  secondo  le  modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per
assumere servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia
Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potra' essere  concessa  una
proroga  della  data  di  presentazione  che,  comunque,  non  potra'
superare i sette giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di allievo ufficiale pilota  di  complemento.  Allo
scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi  quindici  giorni
di corso, dovra' fornire alle competenti  divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di gennaio 2018,  si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II,  capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed  ai  regolamenti
militari,  con  il  grado  di  Aviere  Allievo  Ufficiale  Pilota  di
Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una  ferma  di
dodici anni, decorrente dalla data  di  inizio  del  corso  suddetto.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo  e  rinviati
dall'Accademia   Aeronautica   al   proprio   domicilio   ovvero   al
Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio; 
    b) gli stessi saranno promossi Aviere scelto  al  compimento  del
terzo mese di servizio e sergente pilota di complemento all'atto  del
conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano; 
    c) al termine dei corsi, i sergenti  pilota  di  complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado,  la  nomina  a  sottotenente  pilota  di
complemento conferita  con  decreto  di  nomina  del  Ministro  della
difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze  dell'Amministrazione
della difesa con  particolare  priorita'  per  l'alimentazione  delle
linee di volo APR. 
    6. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psicofisici o per  mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I  suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota  di
complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale  contratta  all'inizio
del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
sottotenente pilota di complemento, rientreranno nella  categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado  di  sottotenente  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione.