Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        17° (diciassettesimo) anno di eta' e non  hanno  superato  il
giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) anno di eta'  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle  domande,  qualora  si
partecipi  al  concorso  per  l'ammissione  al  124°  corso   allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a); 
        17° (diciassettesimo) anno di eta' e non  hanno  superato  il
giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di eta'  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle  domande,  qualora  si
partecipi al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b). Eventuali aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle
vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai  pubblici  impieghi
non trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica Militare  espresso  dai  genitori  o  dal
genitore esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) qualora partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  124°
corso allievi ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a): non  sono  stati  espulsi  da
corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di  una  delle  forze
armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei  Corpi  armati  dello  Stato
perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi  per  mancanza
di  attitudine  al  volo  o  alla  navigazione  aerea  o  per  motivi
psico-fisici; 
      l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   di   durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari; 
        2) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), punto 1, laurea magistrale LM-41 (classe delle lauree  magistrali
in  medicina  e  chirurgia)  con  abilitazione  all'esercizio   della
professione di medico chirurgo; 
        3) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
punto 2: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di  durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni  per  l'ammissione  ai   corsi
universitari; 
        4) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), punto 3: diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari; 
        5) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b),
punto 4: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di  durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari, tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria: 
          categoria  Costruzioni  aeronautiche:  diploma  di   perito
industriale a indirizzo specializzato per  costruzioni  aeronautiche,
per  industrie  metalmeccaniche,  per  meccanica,  per  meccanica  di
precisione, o diploma  di  maturita'  professionale  equipollente  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1970,  n.
253; 
          categoria Elettronica:  diploma  di  perito  industriale  a
indirizzo specializzato  per  elettronica  industriale,  per  energia
nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita'  professionale
equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  19
marzo 1970, n. 253; 
          categoria Infrastrutture e impianti: diploma di geometra  o
perito  industriale  a  indirizzo  specializzato  per  edilizia,  per
termotecnica, o diploma di maturita'  professionale  equipollente  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1970,  n.
253; 
          categoria  Fisica:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale  previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910  e  successive  modifiche  e  integrazioni  per
l'ammissione ai corsi universitari; 
          categoria Motorizzazione: diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale  previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910  e  successive  modifiche  e  integrazioni  per
l'ammissione ai corsi universitari. 
      Saranno altresi' ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa  documentazione  probante.  Inoltre,  saranno
ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguiti  all'estero  e
riconosciuti equipollenti, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge, a quelli conseguiti  in  Italia.  A  tal  fine  i  concorrenti
dovranno produrre, a pena di esclusione: 
        per la laurea magistrale, una dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
        per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado  o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione
di  equipollenza  rilasciata  da  un  Ufficio  scolastico   regionale
nell'ambito provinciale di  loro  scelta,  ovvero  una  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; 
      m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiali  ausiliari  in  ferma  prefissata,
qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b). 
    2. Ai fini dell'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a), i  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in  possesso  dei
requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio  aereo  per  allievi
ufficiali piloti  di  complemento  dell'Aeronautica  Militare.  Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
articoli 10 e 12, del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   al   servizio
militare  per   la   nomina   a   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica Militare. Detta idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi  articoli  10  e  11  del  presente
decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina    a    sottotenente    pilota    di    complemento     ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata.